REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI DI LAVORO
Articolo 1
A norma dell’articolo 12 dello Statuto possono essere costituite Commissioni e Gruppi di lavoro per approfondire aspetti specifici dei fini statutari di cui all’articolo 3 dello Statuto e dell’articolo 1 del Regolamento Generale.
In particolare, tali articolazioni organizzative della Società si propongono l’approfondimento di problemi clinici, assistenziali, didattici e di ricerca nel campo dell’urgenza e dell’emergenza pediatrica, promuovendo incontri fra i cultori di tali discipline per un proficuo scambio delle rispettive conoscenze scientifiche e assistenziali e per il potenziamento e il coordinamento delle attività didattiche in Italia.
Articolo 2
Possono far parte delle Commissioni e Gruppi di lavoro esclusivamente Soci ordinari o aderenti della SIMEUP . Possono essere invitati anche tecnici esterni proposti dal Coordinatore della Commissione o dal gruppo di studio al CDN, purchè risulti dal verbale della riunione.
Articolo 3
Le Commissioni durano in carica tre anni e sono rinominabili per un secondo triennio.
Ogni socio può partecipare al massimo a due commissioni e coordinarne non più di una.
Il coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni, è rinominabile per un secondo mandato, si avvale di collaboratori rappresentativi di sua fiducia in numero operativamente efficace di 4-6 per gruppo che concorda con il Consiglio Direttivo, individua tra questi il vice-coordinatore.
II Coordinatore annualmente documenta al Consiglio Direttivo della Società l’attività svolta, sottoponendo altresì alla sua approvazione il programma circa la futura attività.
In qualsiasi momento porta a conoscenza del CDN eventuali criticità create dalla non osservanza dei regolamenti delle commissioni per le eventuali decisioni del caso.
Sono confermate le Commissioni Permanenti PBLS, PALS, Antinfortunistica, Triage e Tossicologia clinica. Vengono attivate le commissioni della Formazione, PSP-118-Trasporto, Linee guida e percorsi assistenziali, Integrazione Ospedale-Territorio, Rapporti con l’Università.
Articolo 4
Il CDN indica gli indirizzi di attività dei gruppi di lavoro che possono essere costituiti per perseguire finalità di studio, di ricerca, di assistenza operativa su particolari temi inerenti la disciplina della società. Ogni gruppo di lavoro può operare in collaborazione con Società o gruppi di studio affini che abbiano gli stessi interessi scientifici, culturali ed operativi, previo consenso del CDN. Il gruppo di lavoro si esaurisce una volta portato a termine l’obiettivo concordato con il CDN.
Gruppi di lavoro possono anche essere costituiti per particolari e peculiari problemi di carattere e di interesse regionale. In quest’ultimo caso detti gruppi devono operare facendo costante riferimento al Consiglio Direttivo delle rispettive sezioni regionali.
Articolo 5
Al fine di assicurare il funzionamento delle commissioni e dei gruppi di lavoro ad ogni componente è riconosciuto un rimborso delle spese vive necessarie, nei limiti delle disponibilità della gestione amministrativa e contabile affidata al Tesoriere.
Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni IRC-SIMEUP (PBLS, PALS) esiste un accordo verbale tra le 2 Società in base al quale spese ed utili derivanti dalla vendita dei materiali didattici vengono ripartiti al 50%.
Articolo 6
Il presente Regolamento, che è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30/06/2004 può essere modificato dallo stesso su propria proposta o dall’Assemblea di Soci a maggioranza semplice, se le proposte di modifica sono presentate da almeno un terzo dei Soci.