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Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica

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SIMEUP

Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica

Regolamenti Formazione


REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

1. L’obiettivo di tutte le attività di formazione deve essere il miglioramento della qualità delle cure nell’emergenza ed urgenza pediatrica.
Ogni iniziativa formativa propugnata o realizzata a nome della SIMEUP riguarda argomenti sull’emergenza urgenza pediatrica e può integrarsi con analoghe iniziative o interessi culturali di altre società scientifiche.
2. Ogni attività formativa viene coordinata da una commissione istituita dal CDN che ne nomina il coordinatore. Tale commissione redige il regolamento interno per l’approvazione del CDN e sorveglia la condotta e la trasparenza dei soci ed aderenti coinvolti nel progetto formativo. Attraverso di essa il CDN controlla il mantenimento del livello della qualità formativa, attuata prioritariamente nel rispetto degli obiettivi ed interessi della SIMEUP.
3. Ogni commissione deve quindi darsi norme organizzative del proprio sistema formativo, compatibilmente con eventuali accordi stipulati con altre società, garantendo possibilmente una rappresentatività delle aree di sviluppo dell’attività formativa nazionale

All’interno di tali norme devono essere specificate:
a. finalità e percorso formativo per raggiungere gli obiettivi definiti dal CDN;
b. modalità di espletamento dell’attività formativa;
c. criteri per il controllo e la salvaguardia della qualità formativa in collegamento con i responsabili regionali della formazione;
d. definizione dei requisiti per partecipare all’attività formativa;
e. predisposizione del materiale didattico e del manuale inerente agli obiettivi;
f. modalità formative per gli istruttori e i formatori degli istruttori;
g. modalità per l’acquisizione dei materiali didattici, dei manuali e dei certificati;
h. tenuta del registro di tutta l’attività svolta dalla rete formativa;
i. sede e modalità di inventariamento, custodia e manutenzione dei materiali didattici di proprietà della SIMEUP, fissandone preventivamente i costi di noleggio;
j. per le attività formative SIMEUP che si prestano ad essere organizzate sotto forma di rete, i centri di riferimento saranno di norma allocati presso strutture ospedaliere pediatriche e deliberate dal CDN.
k. di ogni riunione, ciascuna commissione redigerà un verbale che viene inviato al CDN, con sintetizzati i punti sui quali si chiede l’approvazione.

4. Qualora enti o istituzioni accreditate pubbliche o private non ospedaliere chiedano di poter svolgere attività formative SIMEUP, devono farne specifica richiesta al Presidente della Società che la sottoporrà all’approvazione del CDN.
Nella domanda deve essere dichiarato dettagliatamente l’accettazione delle clausole protettive dell’attività istituzionali della SIMEUP:
a. garantire il rispetto del piano formativo stabilito per la specifica attività predisposto dalla commissione competente;
b. non svolgere attività concorrenziale con la catena formativa esistente nelle varie aree del territorio nazionale;
c. autorizzare controlli di qualità analoghi a quelli previsti per i centri di riferimento ospedalieri;
d. non avere propri rappresentanti nella commissione che coordina la specifica attività formativa di cui ha fatto richiesta;
e. utilizzare il logo SIMEUP solo per l’attività formativa di cui ha fatto richiesta e utilizzare solo i manuali ed i certificati originali predisposti dalla SIMEUP;
f. versare un contributo alla tesoreria SIMEUP per l’attività autorizzata non inferiore al 5% e non superiore al 10% del fatturato lordo. La cifra esatta e la durata dell’accordo sarà stabilita dal CDN e comunicata entro due mesi dalla domanda con la lettera di accettazione della stessa;
g. accetta di contribuire alle spese di deperimento, manutenzione ed invio di eventuali materiali didattici, il cui corrispettivo sarà stabilito dalla commissione qualora previsto;
h. dichiara di accettare eventuali clausole aggiuntive del CDN su richiesta della commissione competente.

5. La SIMEUP per particolari iniziative formative richieste da Enti o Istituzioni, pubbliche o private, a carattere Nazionale, può avvalersi per la loro realizzazione, di convenzioni con strutture formative accreditate che garantiscano la Società dal punto di vista scientifico, organizzativo e didattico.

6 Dal 12 marzo 2011, per tutte le tipologie di corsi della rete formativa SIMEUP, viene considerata condizione necessaria ed obbligatoria, l’afferenza degli istruttori ad un Centro di Formazione o di Riferimento SIMEUP ed il censimento degli stessi istruttori nel database Simeup.
Comma 1: Il coordinatore di Centro formativo SIMEUP funge da delegato al controllo della qualità formativa e garantisce l’uniformità alle linee guida emanate dalla Società e dichiara che presso il Centro da lui coordinato non si svolgano attività formativa in contrasto o in conflitto di interesse con i percorsi formativi Simeup, presentando un’autodichiarazione con cui accetta a fare una formazione pediatrica accreditata SIMEUP
Comma 2 (Norma transitoria): SIMEUP, considerate eventuali difficoltà nell’adeguamento a quanto previsto al comma 1, riconosce che, in presenza di piani formativi aziendali già formulati prima del 31 dicembre 2010, questi possono essere rispettati.
Comma 3: Il Direttivo per garantire una formazione di qualità in percorsi formativi SIMEUP particolarmente complessi, delega alle Commissioni di riferimento compiti organizzativi con il supporto della Segreteria Amministrativa

Norma transitoria: entro sei mesi, dall’approvazione del presente regolamento, le commissioni permanenti dovranno dotarsi dei rispettivi regolamenti.


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