NUOVO REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI SIMEUP
Aggiornato al 25 Gennaio 2022
Art. 1 – Ragione sociale
Nelle regioni d’Italia è istituita a norma dell’art. 15 dello statuto nazionale la sezione regionale della Società che ha le seguenti finalità:
- Realizzare le finalità istituzionali (Art. 3 dello statuto) della SIMEUP nell’ambito regionale in armonia con le altre organizzazioni culturali pediatriche che operano nella regione;
- Promuovere e coordinare i contatti fra Aziende Ospedaliere, AUSL, Istituti Universitari, Pediatri e altri Operatori Sanitari della regione nel campo dell’emergenza-urgenza;
- Rappresentare la SIMEUP presso le autorità sanitarie regionali, collaborando con esse anche ai fini della programmazione sanitaria regionale nel campo dell’emergenza-urgenza pediatrica.
Le sezioni regionali non possono svolgere attività in contrasto con lo statuto della società e devono essere coinvolte, sia dal Direttivo Nazionale che dalle Commissioni e dai Gruppi di Lavoro, per le attività nazionali che si svolgano nell’ambito della Regione o che possano avere dei risvolti locali.
Le sezioni regionali non possono concedere patrocini autonomi né disporre di loghi autonomi rispetto a quello della SIMEUP nazionale.
Art. 2 – Soci
Fanno parte della sezione Regionale tutti i Soci Ordinari, Onorari e di area infermieristica della SIMEUP che risiedono, anche solo per motivi di lavoro nella Regione.
Art. 3 – Quote sociali
La SIMEUP si autofinanzia e pertanto, al fine di assicurarne il funzionamento e coprire le spese necessarie lo statuto della società prevede che le sezioni regionali dispongano di una quota percentuale relativa al numero di soci iscritti alla sezione stessa come da regolamento generale SIMEUP. La quota sociale è depositata presso la tesoreria nazionale e viene erogata in seguito alla presentazione delle ricevute giustificative delle spese effettuate e autorizzazione dopo presa visione del tesoriere nazionale .
Nel caso in cui sia necessario un anticipo della erogazione è obbligatorio farne richiesta formale al tesoriere nazionale e presentare successivamente le ricevute giustificative delle spese effettuate.
Art. 4 – Organi della SIMEUP regionale
Sono organi della SIMEUP regionale:
- L’Assemblea regionale dei soci
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Consiglio Direttivo
Art. 5 – L’Assemblea regionale dei Soci
L’assemblea regionale dei soci è costituita da tutti i soci di una regione in regola con le quote sociali. L’assemblea regionale è unica per ogni regione e può costituire la Sezione Regionale autonoma se vi sono almeno 10 soci ordinari regolarmente iscritti.
Le sue deliberazioni, prese in conformità con la Legge e con lo Statuto SIMEUP, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, al loro rispetto in ambito societario.
Viene convocata dal Presidente con avviso inviato individualmente ai Soci.
L’ Assemblea svolge le seguenti funzioni:
- Elegge il Consiglio Direttivo regionale, il Presidente e il vicepresidente regionale
- Approva a maggioranza la relazione annuale del Presidente e del Tesoriere
- Discute e delibera sulle questioni di indirizzo regionali o sugli atti di maggiore importanza per la società sempre in ambito regionale
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria; in seduta straordinaria per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 3/10 dei Soci ordinari.
L’Assemblea è legale in prima convocazione con la presenza di almeno 4/5 degli iscritti, in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti.
La convocazione dell’Assemblea nel cui contesto si svolge la tornata elettorale dovrà essere notificata con lettera o con e-mail inviata ai Soci almeno 1 mese prima della data fissata per
l’Assemblea ( fa fede l’indirizzo postale e mail depositato presso la Segreteria Nazionale). In sede elettorale hanno diritto al voto solo i Soci regolarmente iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente l’assemblea elettorale alla Società Italiana di Pediatria e alla SIMEUP; è prevista la possibilità, per i vecchi soci, di regolarizzare, prima della votazione, la propria iscrizione.
E’ compito del Presidente uscente o del commissario indire la prima riunione del Consiglio Direttivo neoeletto.
La sezione regionale ha sede nella città di residenza del Presidente.
Art. 6 – Consiglio direttivo regionale
Il Consiglio Direttivo Regionale è formato da:
- Presidente
- Vicepresidente
- Almeno due consiglieri
Partecipano di diritto in qualità di consulenti, senza diritto di voto, il:
- Past-President
- Rappresentante dell’Area Infermieristica
I componenti del Consiglio Direttivo Regionale (CDR) sono eletti dall’Assemblea Regionale con scheda segreta e votazioni separate (presidente, vicepresidente, consiglieri, rappresentante area infermieristica). Durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per un altro quadriennio ad eccezione del presidente. Il rinnovo delle cariche deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza del mandato. Possono candidarsi alle cariche sociali della SIMEUP i soci ordinari in regola con le quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si tiene l’assemblea elettorale regolarmente iscritti alla SIP ed alla SIMEUP.
I soci infermieri costituiscono l’Area infermieristica regionale della SIMEUP ed eleggono un rappresentante dell’Area infermieristica che partecipa senza diritto di voto al CDR per la durata di 4 anni ed è immediatamente rieleggibile per altri quattro anni.
Le candidature alle cariche sociali devono pervenire al Presidente Regionale entro e non oltre quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
Le cariche sociali SIMEUP regionali sono incompatibili con l’appartenenza ad agenzie formative o società scientifiche concorrenziali con la SIMEUP .
Il CDN è l’unico organo dirimente per eventuali controversie e/o contestazioni.
Le operazioni per l’elezione delle cariche sociali sono curate da una commissione elettorale nominata dal consiglio direttivo.
Possono candidarsi alle cariche elettive regionali i soci ordinari regolarmente iscritti alla SIP ed alla SIMEUP.
L’elettorato attivo e passivo è costituito dai soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali SIP e SIMEUP.
Hanno diritto di voto i soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente l’assemblea elettorale. La Commissione elettorale si assicura della regolarità delle candidature pervenute, verifica l’assenso dei candidati e ne espone i nomi presso il seggio elettorale e sul sito online.
Ogni Direttivo regionale uscente nella convocacazione elettorale comunicherà la possibilità di votazione non solo in presenza ma anche online..Per votare in presenza i soci devono essere in possesso del certificato elettorale, che verrà rilasciato presso il seggio dalla segreteria amministrativa ai soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Il pagamento relativo a eventuali quote sociali arretrate, può anche essere effettuato contestualmente al rilascio del certificato elettorale.
I soci che richiederanno di votare con modalità telematica – previa verifica del diritto al voto – riceveranno dalla segreteria amministrativa un codice di accesso al link appositamente predisposto sulla piattaforma dedicata, con garanzie di segretezza del voto, che verrà espresso e acquisito secondo le modalità tecniche della piattaforma scelta e messa a disposizione gratuitamente ai soci dal Direttivo Nazionale SIMEUP .
A parità di voti verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione alla SIMEUP e, in caso di ulteriore parità, il socio più giovane di età.
Dopo lo svolgimento delle elezioni, i nominativi dei nuovi eletti devono essere trasmessi al Presidente della SIMEUP che ne darà comunicazione ai Soci a mezzo stampa e/o sul sito web.
Il Consiglio Direttivo regionale ha i seguenti compiti:
- Esegue i mandati ricevuti dall’assemblea.
- Convoca le assemblee ordinaria e straordinarie
- Programma ed imposta studi e ricerche.
- Propone le iniziative adatte alla diffusione nella realtà regionale di tutte le attività della SIMEUP.
- Favorisce e tiene i rapporti con le autorità sanitarie regionali e promuove il ruolo e l’intervento diretto del pediatra nell’assistenza del bambino in situazioni d’urgenza.
- Individua tra i suoi componenti i responsabili delle seguenti funzioni: tesoriere e referente per la formazione
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte l’anno ed è legalmente valido con la presenza di almeno il 50% dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il voto del Presidente.
Al termine del mandato il CDR deve essere rinnovato il prima possibile; se dopo 3 mesi non si è provveduto al rinnovo è facoltà del CDN della SIMEUP nominare un commissario affidandogli il mandato di riunire l’assemblea regionale elettiva.
Art. 7 – Presidente, vicepresidente, tesoriere regionali
Il Presidente Regionale della SIMEUP rappresenta la Società nella propria regione. In caso di reale impedimento è sostituito dal vicepresidente.
Il Presidente regionale dura in carica 4 anni e non è immediatamente rieleggibile nello stesso incarico sociale.
Il Presidente regionale:
- Entro il 1° trimestre di ogni anno deve presentare al CDN il consuntivo dell’attività svolta e un programma delle attività della sezione regionale,
- E’ responsabile dell’ aggiornamento della pagina riservata alla sua regione sul sito web della SIMEUP,
- E’ responsabile insieme al tesoriere dell’uso del patrimonio economico di cui dispone la sezione regionale.
Il Tesoriere cura le entrate e le uscite della sezione regionale.
Presenta annualmente all’Assemblea regionale dei soci un conto consuntivo finanziario e ne invia una copia, per conoscenza, alla Tesoreria Nazionale.
Art. 8 – Gruppi di lavoro
Il Consiglio Direttivo regionale può costituire gruppi di lavoro che perseguano finalità ritenute qualificanti per la SIMEUP in sede locale, nominandone un coordinatore che rimane in carica 4 anni e non è rieleggibile per un secondo mandato.
Art. 9 – Area infermieristica della SIMEUP
I Soci infermieri costituiscono l’Area infermieristica della SIMEUP. I Soci Infermieri eleggono un Coordinatore regionale dell’Area infermieristica che partecipa di diritto senza diritto di voto al CDR per la durata di 4 anni ed è immediatamente rieleggibile.
Art. 10 – Rivista e Sito Internet
La sezione regionale deve impegnarsi nella ricerca e divulgazione della cultura dell’emergenza pediatrica inviando il più possibile contributi alla rivista della società.
Il sito internet della società (www.simeup.com) prevede una sezione dedicata alle regioni a cura del Presidente regionale. Non è consentito creare autonomamente siti internet SIMEUP regionali.
Art. 11 Regolamento regionale
II presente Regolamento, approvato dal CDN nella seduta del 10.12.2015 e del 19/01/2022 può essere modificato dallo stesso su propria proposta o dall’Assemblea Generale a maggioranza semplice se le proposte di modifica sono presentate da almeno un terzo degli iscritti alla SIMEUP.