STATUTO DELLA SIMEUP
Art. 1 – Denominazione
La “Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica” o “SIMEUP”, associazione scientifica senza scopo di lucro, affiliata alla Società Italiana di Pediatria (SIP), riunisce i pediatri, i medici, gli infermieri e altri operatori coinvolti, anche se non in via esclusiva, nelle emergenze- urgenze pediatriche. Ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.
Art. 2 – Sede
La SIMEUP ha la propria sede presso la sua segreteria amministrativa e fiscale, che attualmente si trova a Milano, Via Libero Temolo n. 4.
Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), con la maggioranza dei due terzi dei componenti, può trasferire la sede della società e della segreteria amministrativa in un luogo diverso.
Art. 3 – Oggetto Sociale
La SIMEUP persegue finalità di interesse nazionale e di utilità sociale nel realizzare l’attività di ricerca scientifica e formazione dei medici pediatri, dei medici in formazione specialistica, degli infermieri e degli altri operatori coinvolti, anche se non in via esclusiva, nell’emergenzaurgenza pediatrica, al fine di contribuire ad assicurare il trattamento più idoneo ai pazienti in età pediatrica nel rispetto dei diritti fondamentali del bambino e della sua famiglia. In particolare si propone nel campo dell’emergenza-urgenza pediatrica di promuovere:
- l’attività di ricerca e di divulgazione scientifica al fine di favorire l’aggiornamento e la qualità delle cure;
- la formazione professionale continua e l’addestramento di personale sanitario e laico;
- la collaborazione, a livello nazionale e regionale, con le Istituzioni, l’Università, le Società Scientifiche, gli organismi professionali e le associazioni interessate all’emergenza;
- la partecipazione/adesione a federazioni finalizzate a rappresentare gli interessi della società;
- l’integrazione culturale, scientifica e organizzativa tra le componenti territoriali e ospedaliere coinvolte nell’emergenza-urgenza.
La SIMEUP non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati, non svolgeattività sindacale, né direttamente né indirettamente.
Art. 3 bis – Autonomia ed indipendenza della Società e dei suoi legali rappresentanti
La SIMEUP ed i suoi legali rappresentanti esercitano la propria attività in piena autonomia ed indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del nostro Programma nazionale di formazione continua in medicina.
Art. 4 – Soci
La SIMEUP è composta da:
Soci Ordinari: medici che dedicano la loro attività agli scopi di cui all’Art. 3. Per divenire socio si deve compilare apposita “Richiesta di iscrizione”. La domanda d’iscrizione dovrà essere approvata dal CDN.
Soci di Area Infermieristica: laureati in Scienze Infermieristiche e infermieri che operano nel campo dell’emergenza-urgenza pediatrica. I soci infermieri sono inquadrati in una propria sezione denominata Area Infermieristica e dedicano la loro attività agli scopi di cui all’Art.3.
Soci Medici in Formazione Specialistica: laureati in Medicina e Chirurgia iscritti ad una Scuola di Specializzazione in Pediatria di una Università Italiana che dedicano la loro attività agli scopi di cui all’art. 3.
In proposito, si sottolinea che possono essere accettati come soci senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che la SIMEUP rappresenta.
Soci Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze.
Soci Ordinari
I soci ordinari, in regola con il pagamento della quota annuale, partecipano alle riunioni dell’Assemblea Nazionale con diritto di voto se iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente; a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso.
Soci di Area Infermieristica
I soci di area infermieristica, in regola con il pagamento della quota annuale, partecipano alle riunioni dell’Assemblea Nazionale dei soci con diritto di voto se iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente; a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso.
Soci Medici in formazione specialistica
I soci Medici in formazione specialistica, in regola con il pagamento della quota annuale, partecipano alle riunioni dell’Assemblea Nazionale con diritto di voto limitatamente a tematiche di loro interesse e nel contesto delle elezioni dei loro rappresentanti, a livello nazionale e regionale, se iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente; a qualsiasi carica eletti, svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso
Soci Onorari
Possono diventare soci onorari della SIMEUP cultori italiani o stranieri dell’emergenzaurgenza pediatrica che abbiano acquisito particolari benemerenze nello studio e nella soluzione dei problemi della medicina d’urgenza pediatrica.
La proclamazione è di competenza dell’Assemblea Nazionale dei soci su proposta del CDN.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e svolgono la loro attività a titolo gratuito e senza diritto ad alcun compenso.
La qualifica di Socio decade, dopo ratifica del CDN, per:
- recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Società;
- mancato pagamento della quota sociale annuale (quando dovuta) dopo un periodo di 3 anni consecutivi di mancato versamento, nonostante formale diffida ad adempiere con termine di trenta giorni.
comportamento professionale, deontologico o scientifico, ritenuto sanzionabile dal CDN o dal collegio dei Probiviri come illecito o lesivo del prestigio della SIMEUP.
Art. 5 – Quota sociale
La SIMEUP si autofinanzia e pertanto, al fine di assicurarne il funzionamento e coprire le spese necessarie, ad ogni socio ordinario o aderente viene richiesto il pagamento di una quota associativa, in rapporto alla specifica categoria a cui appartiene, il cui importo è stabilito dal CDN. I soci ordinari per esprimere il diritto di voto nelle assemblee sono tenuti a pagare la quota sociale della SIP e della SIMEUP. Parte della quota di iscrizione pagata dai soci sarà assegnata al presidente regionale secondo le percentuali stabilite dal CDN. E’ compito del Tesoriere fornire le indicazioni affinché avvenga, entro il 31 marzo di ogni anno la ripartizione annuale della quota spettante alle regioni, dopo aver verificato il rispetto del regolamento delle regioni.
Art. 6 – Organi della SIMEUP
Sono organi della SIMEUP:
l’Assemblea Nazionale dei Soci
il Presidente
il Vicepresidente
il Tesoriere
il Consiglio Direttivo Nazionale
il Comitato Scientifico
il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri
I Consigli Direttivi Regionali
Art. 7 – L’Assemblea Nazionale dei Soci
L’assemblea nazionale dei soci è costituita da tutti i soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità con la Legge e con lo Statuto SIMEUP, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, al loro rispetto in ambito societario. Viene convocata dal Presidente con avviso inviato individualmente ai Soci. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, possibilmente in occasione del Congresso Nazionale; in seduta straordinaria per delibera del CDN o su richiesta di almeno 1/10 dei soci ordinari. L’ordine del giorno è deciso dal CDN. L’assemblea nazionale è presieduta dal Presidente della SIMEUP o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, se presenti almeno 4/5 degli iscritti. In seconda convocazione con qualsiasi numero di soci presenti. Hanno diritto di voto i Soci ordinari in regola con le quote sociali della SIMEUP e della SIP e Soci di area Infermieristica in regola con le quote sociali della SIMEUP. Le delibere saranno valide a maggioranza semplice dei votanti.
L’assemblea nazionale dei soci:
- approva le modifiche dello Statuto
- discute e approva la relazione del direttivo presentata dal Presidente nazionale; discute e delibera sulle questioni di indirizzo nazionale o sugli atti di maggiore importanza perla società
- Si esprime con voto palese sul conto consuntivo finanziario dell’anno precedente
- Elegge con voto segreto il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, i componenti del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei conti.
I soci di area infermieristica, in occasione dell’Assemblea elettorale, eleggono con voto segreto il Coordinatore Infermieristico nazionale che farà parte, con diritto di voto, del CDN
I soci medici in formazione specialistica, in occasione dell’assemblea elettorale, eleggono con voto segreto un loro Rappresentante Nazionale che farà parte, senza diritto di voto, del CDN; tale rappresentante dovrà essere iscritto al I o II o III o IV anno del corso di specializzazione.
Possono candidarsi alle cariche sociali della SIMEUP i soci ordinari in regola con le quote sociali al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui avviene l’assemblea elettorale; le candidature, sottoscritte da almeno 30 soci in regola con le quote sociali sia SIP che SIMEUP, vanno presentate al Presidente della SIMEUP almeno 30 (trenta) giorni prima delle elezioni. I Soci eletti non possono ricoprire più di una carica istituzionale elettiva, inclusa quella relativa a Presidente regionale. Nell’ipotesi che l’eletto ad una carica sociale non avesse preventivamente provveduto a regolare la sua posizione di incompatibilità, gli verrà richiesta dal Presidente uscente l’opzione per la carica istituzionale che intende ricoprire. Il CDN nomina la Commissione elettorale; quest’ultima valuterà l’ammissibilità delle candidature in relazione alle norme regolamentari. La convocazione dell’Assemblea Nazionale con l’indicazione della tornata elettorale dovrà essere notificata ai Soci almeno 3 mesi prima.
Al momento della convocazione dell’Assemblea nazionale si specificherà che, oltre alle votazioni in presenza, è ammessa la modalità di voto online secondo direttive sancite nel Regolamento Nazionale.
Art. 8 – Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere
Il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere sono eletti dall’Assemblea nazionale dei soci e rimangono in carica per quattro anni; non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente, subentra nella carica il Vicepresidente. Il subentrante è rieleggibile. In caso di cessazione dalla carica del Presidente e del Vicepresidente subentra il Tesoriere fino all’Assemblea straordinaria, che avrà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del direttivo entro sei mesi. In caso di cessazione dalla carica di Tesoriere il suo ruolo viene assunto dal Presidente. Il Presidente rappresenta la Società; convoca e presiede, assistito dal segretario organizzativo, l’Assemblea nazionale dei soci e presiede i Congressi Nazionali. Convoca, modera e presiede, assistito dal Segretario, il CDN; cura l’esecuzione delle delibere del CDN e dell’Assemblea nazionale; provvede a far conservare lo Statuto ed il regolamento; conserva l’Archivio Sociale. Il Tesoriere ha la responsabilità della conduzione finanziaria della SIMEUP ed ha l’obbligo di presentare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Art. 9 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è costituito da:
Presidente
Vicepresidente
Tesoriere
Sette Consiglieri
Coordinatore nazionale dell’Area Infermieristica
Partecipano di diritto alle sedute del CDN, in qualità di consulenti senza diritto di voto:
Past-President
Il rappresentante dei Medici in formazione specialistica
Il CDN rimane in carica per quattro anni. I componenti non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica. In caso di cessazione dalla carica di un membro del CDN, subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato del membro sostituito. I membri subentranti sono rieleggibili. La vacanza simultanea di almeno sei membri del CDN comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell’Assemblea convocata in seduta ordinaria o straordinaria. L’assenza, senza giustificato motivo, di un componente del CDN per 3 riunioni consecutive del comitato direttivo ne determina la decadenza. Tutti i membri del CDN hanno diritto di voto. Il CDN è validamente costituito se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il CDN intraprende e autorizza ogni atto e azione che rientri nelle finalità della SIMEUP e non siano prerogativa dell’assemblea nazionale dei soci entro i limiti e con l’osservanza delle norme stabilite dall’ordinamento giuridico e precisamente:
- delibera sulle attività della SIMEUP, in armonia con i regolamenti e con i mandati ricevuti dall’Assemblea Nazionale tenendo conto delle proposte o pareri formulati dalle Commissioni permanenti e dai Gruppi di studio;
- propone le iniziative adatte alla diffusione in Italia ed all’estero di tutte le attività della Società mediante materiale didattico, collegamenti con società o gruppi aventi interessi affini;
- redige regolamenti organizzativi per favorire un’adeguata e funzionale gestione del Direttivo, delle Sezioni regionali e degli organismi nominati dal CDN stesso;
- concede il patrocinio della SIMEUP ad eventi scientifici dopo valutazione dei programmi che devono essere pertinenti con le finalità della società;
- valida l’iscrizione dei soci ordinari e di area Infermieristica;
- propone all’assemblea nazionale la nomina dei Soci onorari;
- individua tra i suoi componenti i responsabili delle seguenti funzioni: il Segretario organizzativo, il Referente per la formazione, il referente per i rapporti con le sezioni regionali;
- individua il Coordinatore del Comitato Scientifico, scegliendolo fra i suoi componenti, o fra altri Soci Ordinari esterni al Consiglio Direttivo;
- nomina il responsabile scientifico ed il responsabile editoriale della “Rivista di Emergenza e Urgenza Pediatria” e del “Sito web” della SIMEUP;
- nomina i Coordinatori delle Commissioni i cui mandati durano 4 anni e non sono rinnovabili per un secondo quadriennio;
- designa la sede del Congresso Nazionale;
- indice il Congresso Nazionale, e nomina il comitato scientifico e il comitato organizzatore e partecipa alla stesura del programma scientifico;
- stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale;
- determina le quote associative annuali;
- Aggiorna i regolamenti nel rispetto del presente Statuto;
Almeno una volta all’anno indice una riunione dei presidenti regionali.
Il CDN si riunisce, in presenza o online, su convocazione del Presidente, notificata almeno 10 giorni prima dalla data fissata per la riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il CDN a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno tre membri del CDN stesso. In situazioni di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima dalla riunione. Il Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, può invitare ad assistere alle proprie riunioni esperti e persone estranee al Consiglio stesso purché ciò risulti dall’ordine del giorno. Di ogni riunione viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti della Società. Il testo anche parziale scritto o registrato del verbale non può essere reso pubblico in qualsiasi forma senza autorizzazione del CDN. I verbali sono a disposizione dei membri del CDN per la consultazione.
I componenti del CDN non possono rivestire contemporaneamente cariche direttive in altre associazioni scientifiche dell’area Emergenza-Urgenza o svolgere attività che si pongano in conflitto di interesse con la SIMEUP; il verificarsi di tali condizioni comporta la decadenza dalla carica.
Art. 9.bis
Non possono essere eletti quali legali rappresentanti, amministratori o promotori della SIMEUP, o mantenere la carica se già eletti, i soci che hanno subito sentenze di condanna per delitti dolosi passate in giudicato.
Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri che rimangono in carica per 4 anni e non sono rieleggibili. Il Collegio adempie ai controlli sulla regolarità contabile del bilancio consuntivo della SIMEUP. Esso, a tale scopo, si riunisce ogni anno entro il 31 marzo dell’anno successivo. Il collegio dei Revisori dei Conti è coadiuvato da un Revisore Legale nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo tra i Dottori Commercialisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali; egli dura in carica quattro (4) anni ed è sempre rinominabile.
Il Revisore Legale:
- interviene su convocazione del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, senza diritto di voto;
- valuta la legittimità del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci, sottoscrivendoli e con una relazione di accompagnamento.
Art. 10.bis – Pubblicazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli eventuali incarichi retribuiti
I bilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti saranno obbligatoriamente pubblicati sul sito web della SIMEUP
Art. 11 – Collegio dei Probiviri
Il collegio dei probiviri è un organo di garanzia per i soci ed è costituito dagli ultimi 3 Past President della Società se ancora iscritti a SIMEUP. Si riunisce esclusivamente su richiesta del CDN ed esprime giudizio su eventuali controversie emerse tra soci e la Società. Il giudizio dei probiviri deve essere ratificato dal CDN per essere esecutivo.
Art. 12 – Gruppi di lavoro e Commissioni
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di lavoro o commissioni permanenti che perseguano finalità ritenute qualificanti per la SIMEUP, nominandone un Coordinatore che rimane in carica 4 anni e non è rieleggibile per un secondo mandato. Essi funzioneranno secondo le linee guida derivanti da un regolamento emanato dal CDN.
Art. 13 – Area infermieristica della SIMEUP
L’Area Infermieristica SIMEUP include le figure professionali infermieristiche a qualsiasi titolo coinvolte, anche se non in modo esclusivo, nel sistema delle emergenze ed urgenze pediatriche.
L’Area Infermieristica ha lo scopo di valorizzare la rappresentatività del personale infermieristico e di garantirne la partecipazione continuativa alle attività formative incluse nei programmi nazionali e regionali.
I Soci dell’Area infermieristica sono tenuti al pagamento della quota associativa annua stabilita dalla CDN. Essi eleggono un Coordinatore nazionale dell’Area infermieristica che partecipa per la durata di 4 anni, con diritto di voto, alle attività del Consiglio Direttivo Nazionale della SIMEUP ed esprime pareri vincolanti sulle attività associative e formative proprie del personale infermieristico.
Il Coordinatore Nazionale dell’Area Infermieristica non è immediatamente rieleggibile.
I Coordinatori Infermieristici Regionali, eletti dai soci infermieri di ciascuna sezione regionale, partecipano di diritto e con diritto di voto alle attività del Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 13.bis – Comitato Scientifico
Strumento essenziale dell’attività della SIMEUP è il Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Viene presieduto dal Coordinatore scelto dal CDN, ed è costituito da 8 Soci della SIMEUP. Può essere integrato da altri membri esterni di chiara fama, scelti dal CDN. L’attività scientifica svolta sarà obbligatoriamente pubblicata attraverso il sito web della SIMEUP, costantemente aggiornato.
Art. 13.ter – Esclusione della retribuzione delle cariche sociali
La partecipazione di un Socio alla vita della Società, attraverso la copertura delle cariche sociali, sia a livello nazionale che regionale, può avvenire solo senza scopo di lucro, e non comporta alcuna retribuzione.
Art. 13.quater – Dichiarazione e regolazione degli eventuali conflitti di interesse
All’atto dell’elezione alle cariche sociali, a livello sia nazionale che regionali, i soci della SIMEUP devono presentare, entro tre mesi, una dichiarazione da cui risulti l’assenza di condizioni che creino un potenziale conflitto di interesse con le attività esercitate dalla SIMEUP l’impegno ad informare quanto prima il Presidente ed il CDN della SIMEUP del verificarsi di qualsiasi situazione che costituisca un conflitto di interessi o che possa condurre ad un conflitto di interessi con la Simeup.
L’esistenza di un conflitto di interessi con le attività svolte dalla Simeup comporta l’ineleggibilità del Socio candidato alle cariche sociali la decadenza del Socio dalla carica ricoperta, che verrà decisa dal Collegio dei Probiviri ratificata dal CDN.
Art. 14 – Congresso Nazionale
Manifestazione ufficiale della SIMEUP è il Congresso Nazionale con il titolo di “Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina d’Emergenza Urgenza Pediatrica” ed un numero progressivo. Il programma scientifico viene deciso dal Comitato Scientifico, nominato dal CDN e presieduto dal Presidente della SIMEUP. Il CDN indica al Comitato Scientifico le aree di interesse sulle quali strutturare il programma del Congresso e partecipa alla stesura del programma stesso. Il programma organizzativo viene deciso dal Comitato Organizzatore, presieduto dal Presidente Nazionale, a cui partecipa di diritto il CDN. Per le modalità di attuazione del Congresso Nazionale si fa riferimento, per quanto non stabilito dallo Statuto, al Regolamento SIMEUP.
Art. 15 – Sezioni Regionali
In ogni regione d’Italia viene istituita una Sezione Regionale della SIMEUP con lo scopo di realizzare le finalità statutarie nell’ambito regionale e di favorire il decentramento, per quanto possibile, delle attività.
Le funzioni delle Sezioni Regionali sono stabilite da uno specifico regolamento predisposto dal CDN.
Il CDN ratifica la nomina del Consiglio direttivo regionale e del suo Presidente. Compiti delle Sezioni Regionali
E’ compito delle Sezioni Regionali:
- Coordinare le attività scientifiche e formative dei soci della regione secondo gli scopi di cui all’art. 3 del presente statuto;
- Raccogliere informazioni sullo stato della rete dell’emergenza urgenza pediatrica regionale a livello sia territoriale che ospedaliero, e promuovere la formazione di Gruppi di Lavoro locali, anche a carattere interdisciplinare;
- Analizza le possibili soluzioni da rappresentare alle Istituzioni Regionali e Locali collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria regionale nell’ambito dell’emergenza. urgenza pediatrica
E’ finanziato in quota percentuale rispetto ai propri iscritti. La quota viene stabilita dal CDN sentite le esigenze complessive delle regioni ed è subordinato a quanto stabilito dal regolamento delle sezioni regionali
Art. 16 – Rivista e Sito Internet
L’organo di divulgazione scientifica della SIMEUP è la rivista.
La Società cura il “Sito web” e lo tiene aggiornato in quanto esso ha funzioni di notiziario informativo e raccoglie anche le attività regionali in pagine dedicate, garantendo a tutti i soci un’esauriente rappresentazione delle attività della SIMEUP.
Sia la Rivista che il Sito hanno un Responsabile Scientifico, eletto dal CDN. I Responsabili scientifici durano in carica 4 anni ed sono rieleggibili per un secondo quadriennio. Si avvalgono dei rispettivi Comitati Editoriali che li coadiuvano in tutte le loro funzioni. La rivista ha anche un responsabile Editoriale che è un socio iscritto all’ordine dei giornalisti e viene nominato dal CDN.
Il responsabile del sito web è il presidente della società. I responsabili scientifico ed editoriale della rivista, presentano al CDN, entro 3 mesi dalla loro nomina e successivamente nel primo trimestre di ogni anno un piano per lo sviluppo dell’attività editoriale.
Art. 17 – Logo
Sono depositate presso la Segreteria della SIP: la denominazione “Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica”, l’acronimo “SIMEUP”, e il logo. L’utilizzo del logo è regolamentato.
Art. 18 – Scioglimento
SIMEUP potrà essere sciolta solo per delibera dell’Assemblea generale dei Soci, nella quale sarà chiaramente espressa la destinazione del patrimonio associativo
Art. 19 – Modifiche di Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea Generale convocata in seduta ordinaria o straordinaria con delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti. Le proposte di modifica possono essere formulate dal CDN, o da almeno il 10% dei Soci Ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea. Il Presidente deve includere nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Nazionale un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell’Assemblea stessa per via postale o per posta elettronica.
Art. 20 – Regolamenti
Il CDN predispone regolamenti attuativi di alcuni articoli del presente statuto che vanno considerati equivalenti ad allegati e sono pubblicati sul sito web della SIMEUP.
Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì 25 novembre 2022
F.ti: Stefania ZAMPOGNA, ALBERTO VADALA’